|
Preambolo
- Considerato che ogni animale ha diritti;
- Considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a
commettere crimini contro la Natura e contro gli animali;
- Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali
costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
- Considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
- Considerato che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini fra loro;
- Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare ed amare
gli animali.
SI PROCLAMA:
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza. |
 |
Articolo 2
Ogni animale ha diritto al rispetto.
L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli violando questo diritto.
Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure ed alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, ne angoscia.
Articolo 4
Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico
ed il diritto di riprodursi.
Ogni privazione della libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo
il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua longevità.
L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli della durata e dell'integrità del lavoro, ad un'alimentazione adeguata ed al riposo.
Articolo 8
La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione.
Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. |
 |
Articolo 9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà
o dolore.
Articolo 10
Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo.
Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12
Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come
fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.
Articolo 14
Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.
I diritti dell'animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell'uomo.
|