Normativa sulla tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1986 N° 43 "NORME SULLA DETENZIONE, L'ALLEVAMENTO ED IL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI (promulgato con D.P.G.R. 10 giugno 1987 n° 5782)

ART. 1
Nella definizione di animali esotici, di cui all'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1986 n° 43, non sono inclusi tutti gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi.
Rientrano a pieno titolo nella definizione mammiferi, uccelli e rettili:
a) delle specie comprese negli Allegati della convenzione internazionale di Washington approvata con legge 19 dicembre 1975 n° 874;
b) delle specie facenti parte della fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei paesi di origine, delle quali non esistono, in Italia, consistenti popolazioni naturali od allevate, ed i cui esemplari sono stati importati o si sono riprodotti in cattività in numero limitato nel territorio nazionale.

ART. 2
Le domande di autorizzazione alla detenzione di animali esotici e di autorizzazione al commercio ed all'allevamento di animali esotici, di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale, conformi agli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento, devono essere inoltrate al Servizio Veterinario dell'U.S.S.L. territorialmente competente. Il Servizio Veterinario provvede ad accertare la regolarità della domanda e della documentazione allegata, ad eseguire gli accertamenti della fase istruttoria ed a trasmetterla al Sindaco con proprio motivato parere.
La pratica, corredata dall'esito favorevole degli accertamenti, deve essere inoltrata per il nulla osta alla Commissione Regionale di cui all'art. 6 della legge.
Le domande di autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale, per gli animali esotici già detenuti, devono essere presentate entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 3
Coloro che esercitano il commercio e l'allevamento degli animali esotici devono tenere un apposito registro di carico e scarico conforme all'Allegato 3 del presente regolamento.
Per allevamento si intende l'attività volta a perseguire il razionale sfruttamento delle attitudini riproduttive degli animali.
La regolare tenuta del registro di carico e scarico viene periodicamente verificata nel corso degli interventi di vigilanza veterinaria.

ART. 4
La fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale è effettuata dal Servizio Veterinario dell'U.S.S.L. competente per territorio.
La Commissione Regionale di cui all'art. 6 della legge, è istituita con deliberazione della Giunta Regionale ed è convocata periodicamente per l'esame delle pratiche di autorizzazione relative a ciascun quadrante della Regione.
La Commissione Regionale può disporre ulteriori accertamenti ad integrazione della fase istruttoria, nonchè prescrivere gli interventi idonei per l'identificazione degli animali, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale.

ART. 5
Le spese per gli accertamenti per il rilascio delle autorizzazioni e per gli interventi per l'identificazione degli animali sono a carico degli interessati, secondo tariffe fissate dalle UU.SS.SS.LL., sulla base delle indicazioni nazionali e regionali.


ART. 6
Il Servizio Veterinario regionale organizza e dispone la vigilanza sui circhi equestri che sostano nel territorio regionale. La vigilanza è effettuata dai Servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL. territorialmente competente.

Allegato 1

Al Signor SINDACO
del Comune di
__________________________

per il tramite del
SERVIZIO VETERINARIO
Viale Marconi n. 106
13045 GATTINARA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI

Il sottoscritto ________________________________________________, nato a ________________________ il ______________, residente in ____________________________ ___________________________________, telefono n° _____________________ chiede di essere autorizzato a detenere presso il proprio domicilio oppure presso (1) __________________________
___________________________________________.

N° Famiglia – genere – specie sesso età provenienza(2) identificazione(3)








Allega alla presente i seguenti documenti ...............................................................................................
che dimostrano la regolare importazione e/o la legittima provenienza ed il regolare possesso dei suddetti animali;
Con la presente si pone altresì a disposizione del Servizio Veterinario dell’U.S.S.L. competente per territorio per gli accertamenti previsti ( Legge Regionale n° 43 del 28 ottobre 1986).

In fede.
IL RICHIEDENTE
Data, ______________________
____________________________


(1) Specificare se l’animale è stato importato dal Paese di origine o acquistato sul mercato nazionale o se si tratta
di animale nato in cattività; riportare altresì la data di inizio della detenzione;
(2) Riportare il numero o la sigla di eventuali contrassegni di identificazione (marche, tatuaggi o altro) o altri dati segnaletici.

Allegato 2


Al Signor SINDACO
del Comune di
__________________________

per il tramite del
SERVIZIO VETERINARIO
Viale Marconi n. 106
13045 GATTINARA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO ED ALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI ESOTICI

Il sottoscritto ________________________________________________, nato a ________________________ il ______________, residente in ____________________________ ___________________________________, telefono n° _____________________ chiede di essere autorizzato a detenere e/o allevare per il commercio le seguenti specie di animali esotici presso la sede di ________________________________________________________________:


N° SPECIE FAMIGLIA E GENERE












Dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ dal ________________ con l’attribuzione del n° __________________.
Con la presente si pone altresì a disposizione del Servizio Veterinario dell’U.S.S.L. competente per territorio per gli accertamenti previsti (Legge Regionale n° 43 del 28 ottobre 1986).

In fede.

Data, ______________________
IL RICHIEDENTE

____________________________

Allegato 3

REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER IL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI
(L.R. 28 ottobre 1986 n° 43)

N° Famiglia – genere – specie
sesso e dati segnaletici
Provenienza (1)
Descrizione (2)
Trattamenti sanitari eseguiti

(1) Indicare anche la data di arrivo degli animali
(2) Indicare anche la data di partenza degli animali.
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LEGGE 14 AGOSTO 1991, N° 281

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO


La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente Legge:

ART. 1 (PRINCIPI GENERALI)
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

ART. 2 (TRATTAMENTO DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE)

  1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati dalle società cinofile, dalle società protettrici degli animali e di privati.
  2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere soppressi.
  3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
  4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario od al detentore.
  5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi ed altre malattie trasmissibili.
  6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 36, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n° 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, d opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
  7. E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
  8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
  9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
  10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le Unità Sanitarie Locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
  11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali.
  12. Le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

ART. 3 (COMPETENZE DELLE REGIONI)

  1. Le Regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe canina presso i Comuni o le Unità Sanitarie Locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
  2. Le Regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
  3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
  4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
    a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
    b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle Unità Sanitarie Locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborato con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
  5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le Regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale.
  6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le Regioni possono destinare una somma non superiore al 25% dei fondi assegnati alla Regione dal decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loco competenza.
  7. Le Regioni a statuto special e le province autonome di Tento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

ART. 4 (COMPETENZE DEI COMUNI)

  1. I Comuni, singoli od associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
  2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle U.S.L. si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all’art. 2.

ART. 5 (SANZIONI)

  1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da una somma di £. 300.000 a £. 1.000.000.
  2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di £. 500.000.
  3. Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di £. 100.000.
  4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
  5. L’ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell’articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
  6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l’attuazione della presente legge previsto dall’articolo 8.

ART. 6 ( IMPOSTE)

  1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un’imposta comunale annuale di £. 25.000.
  2. L’acquisto di un cane già assoggettato all’imposta non dà luogo a nuove imposizioni.
  3. Sono esenti dall’imposta:
    a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi ed alla custodia degli edifici rurali e del gregge.
    b) I cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l’imposta in altri comuni;
    c) I cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all’allattamento e non mai superiore ai due mesi;
    d) I cani adibiti ai servizi dell’Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
    e) I cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
    f) I cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai Comuni.

ART. 7 (ABROGAZIONE DI NORME)
Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931 n° 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

ART. 8 (ISTITUZIONE DEL FONDO PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE)

  1. A partire dall’esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della Sanità un fondo per l’attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 ed in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
  2. Il Ministero della Sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’art. 12 della Legge 23 agosto 1988 n° 400.

ART. 9 (COPERTURA FINANZIARIA)

  1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’ano 1991 all’uopo utilizzando l’accantonamento “Prevenzione del randagismo”.
  2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1991.

COSSIGA
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ANAGRAFE CANINA


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:


Art. 1 (Finalità)

  1. La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani.
  2. Decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato 'microchip', costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati.
  3. Le Aziende sanitarie locali (ASL), i comuni, le comunità montane e collinari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, gestiscono l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e provvedono a definire ed attuare iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.


Art. 2 (Istituzione dell'anagrafe canina regionale)

  1. L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari della ASL in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dall'assessorato regionale competente in materia di sanità.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di registrazione ed identificazione.
  3. È a carico del proprietario la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.

 


Art. 3 (Obblighi dei proprietari o detentori)

  1. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione ai sensi dell'articolo 1.
  2. Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
  3. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
  4. In caso di tatuaggio illeggibile è cura del proprietario provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
  5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.


Art. 4 (Scheda di identificazione)

  1. All'atto della identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda, secondo un modello predisposto dalla Regione.
  2. Copia della scheda è consegnata al proprietario; la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario dopo la registrazione nella banca dati informatizzata.


Art. 5 (Sedi di identificazione e periodicità degli interventi)

  1. Le ASL, in collaborazione con i comuni, le comunità montane e collinari, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.
  2. La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore ai trenta giorni.
  3. I comuni singoli od associati, le comunità montane e collinari mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione delle rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.


Art. 6 (Compiti dei servizi veterinari e dei veterinari liberi professionisti)

  1. Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 5, sono effettuate dal servizio veterinario delle ASL.
  2. È facoltà del proprietario o detentore ricorrere per l'intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al proprietario o detentore.
  3. L'inserimento dei dati nell'archivio anagrafico informatizzato e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle ASL.


Art. 7 (Banca dati regionale)

  1. Per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni dell'anagrafe canina, la Regione istituisce uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.
  2. L'anagrafe canina regionale, contestualmente alla realizzazione del sistema informatizzato di rete, è organizzata in banca dati regionale.
  3. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati in banca dati informatizzata gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi, nonchè i combattimenti fra cani.


Art. 8 (Ruolo dei comuni)

  1. I comuni ricevono periodicamente dal servizio veterinario dell'ASL i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti nel territorio comunale.
  2. I dati necessari per il rintraccio di cani smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


Art. 9 (Identificazione dei cani vaganti)

  1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.
  2. La presenza di cani vaganti o randagi è segnalata agli organi di Polizia municipale del comune competente per territorio, che provvede all'attivazione del servizio pubblico di cattura, per il successivo trasferimento nel canile sanitario.
  3. Dopo l'introduzione in canile, in caso di cattura di cani con tatuaggio o microchip, il servizio veterinario competente provvede a rilevare i dati identificativi e li trasmette alla Polizia municipale, per il reperimento del proprietario.
  4. Per i cani ritrovati vaganti e non muniti di microchip, o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione, si procede all'identificazione ed all'inserimento nell'archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.
  5. I cani vaganti senza proprietario sono identificati e registrati intestandone la temporanea proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.
  6. Le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia nel canile pubblico sono a carico del proprietario del cane, secondo le tariffe stabilite dal comune competente.


Art. 10 (Vigilanza)

  1. I comuni, attraverso la Polizia municipale, provvedono alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione della anagrafe canina.
  2. Ai servizi veterinari dell'ASL compete il monitoraggio del livello di attuazione della anagrafe canina e la segnalazione ai comuni interessati di eventuali carenze o disfunzioni, unitamente alla attuazione di interventi di vigilanza in concomitanza con lo svolgimento di altri compiti di istituto.


Art. 11 (Revisione dell'anagrafe canina comunale)

  1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro centoventi giorni, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.
  2. A tale fine i comuni, con la collaborazione dei servizi veterinari delle ASL, provvedono ad una revisione ed aggiornamento della anagrafe canina comunale, anche attraverso censimenti straordinari, tramite capillare informazione alla cittadinanza in ordine alle nuove modalità di registrazione e di identificazione dei cani.


Art. 12 (Sanzioni)

  1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, ed all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.
  2. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 464,00.
  3. La rilevazione di violazioni agli obblighi di registrazione ed identificazione è seguita da registrazione della posizione anagrafica ed identificativa con addebiti al detentore delle relative spese, secondo il tariffario regionale.


Art. 13 (Clausola valutativa)

  1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione di natura informativa in ordine allo stato di attuazione delle strategie adottate in materia di lotta al randagismo.
  2. La relazione di cui al comma 1 fornisce risposta documentata ai seguenti quesiti:
    • numero residuale dei cani identificati con la procedura del tatuaggio cutaneo;
    • numero dei cani identificati con la procedura del microchip;
    • strumenti informativi predisposti dagli enti locali in ordine alle metodologie di anagrafe canina;
    • periodicità media degli interventi di identificazione eseguiti presso ciascuna ASL;
    • interventi di identificazione eseguiti da veterinari liberi professionisti;
    • istituzione ed attività dell'osservatorio regionale sui cani potenzialmente pericolosi;
    • gestione, da parte degli enti locali, del servizio di rinvenimento e cattura dei cani smarriti;
    • natura ed entità delle sanzioni irrogate.


Art. 14 (Norma finanziaria)

  1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa complessiva di euro 80.000,00.
  2. All'erogazione di contributi alle ASL per la realizzazione di interventi di anagrafe canina si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004 iscrivendo lo stanziamento pari ad euro 80.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 27031 (Sanità pubblica - Sanità animale igiene degli allevamenti - Titolo I - Spese correnti), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
  3. Agli stessi oneri di cui al comma 2, rispettivamente per gli anni 2005 e 2006, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 27031 del bilancio pluriennale 2004-2006.


Art. 15 (Abrogazione)
È abrogata la legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 19 luglio 2004
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni
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LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2004, N. 18.

PREMESSA
Il randagismo rappresenta una fonte di rischio per la popolazione umana ed animale. La diffusione di malattie infettive, alcune delle quali trasmissibili all’uomo, la compromissione dell’igiene dell’abitato urbano, i problemi conseguenti a morsicature o altri incidenti, il perturbamento dell’equilibrio ecologico nelle campagne e nei parchi, le molestie alla quiete pubblica e le razzie che animali randagi e inselvatichiti possono operare, causano danni notevoli alla collettività.
La lotta al randagismo di cani e gatti rappresenta pertanto un obiettivo di polizia veterinaria e polizia urbana, richiamato anche dalla Convenzione di Strasburgo del 1987, che ASL e Comuni devono congiuntamente perseguire.
Inoltre, le sofferenze ed i maltrattamenti, che gli animali domestici possono patire nella condizione di randagismo, motivano la collaborazione delle Associazioni zoofile di volontariato, che perseguono la salvaguardia del benessere animale.
L’obiettivo della riduzione del numero dei randagi si attua privilegiando gli interventi preventivi: responsabilizzazione della cittadinanza, lotta all’abbandono dei cani e restituzione dei cani smarriti ai rispettivi proprietari.
Questa azione va integrata con l’intensificazione delle misure di controllo già previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria (artt. 83 – 96) per la profilassi antirabbica ed in particolare con la continua sorveglianza sulla efficienza del servizio di cattura e custodia dei cani randagi.
L’azione deve infine essere integrata dalla capacità del sistema di trovare agli animali senza proprietario una nuova collocazione, attraverso l’affidamento.
L’istituzione della anagrafe canina regionale, con l’obbligo della identificazione tramite tatuaggio dei cani di proprietà, avviata con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9315 del 29/10/1985 e proseguita con la Legge regionale 20/92, ha rappresentato in questi due decenni uno strumento idoneo a garantire la realizzazione di provvedimenti preventivi.
Tuttavia, recentemente si sono rese disponibili tecniche di identificazione elettronica dei cani in grado di facilitare grandemente la riconoscibilità della proprietà degli animali e la loro registrazione in banche dati informatizzate.
Nell’intento di agevolare i cittadini proprietari di cani nelle procedure di iscrizione all’anagrafe canina e per garantire un più rapido rintraccio in caso di smarrimento dell’animale, la Regione Piemonte ha pertanto adottato la Legge Regionale 18/2004 “Identificazione elettronica degli animali di affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)”, in accordo con quanto previsto dal D.P.C.M.. 28 febbraio 2003, n.358 “Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy”. Di seguito sono descritte le modalità di accesso per i cittadini e i criteri per l’erogazione di questo importante servizio preventivo.

SEDI DI IDENTIFICAZIONE
Per garantire all’utenza un adeguato servizio di identificazione sul territorio regionale, è previsto che il cittadino si possa rivolgere ai medici veterinari liberi professionisti (purchè autorizzati a livello regionale), con pagamento di parcella, o al Servizio Veterinario della propria ASL (prestazione soggetta a tariffa per il rimborso delle spese vive).
Le ASL individuano, in accordo con i Comuni, le sedi dove i cittadini si potranno recare con il proprio cane per registrarlo all’anagrafe canina regionale informatizzata e per identificarlo con il microchip.
I cittadini per avere tutte le informazioni sulle sedi, nonché sui giorni e sugli orari nei quali si effettueranno gli interventi di identificazione, dovranno rivolgersi ai Servizi Veterinari delle ASL o al Comune di residenza.
Il servizio ASL è garantito con periodicità minima di trenta giorni: le prestazioni di urgenza prevedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva.

OPERAZIONI DI PRIMA REGISTRAZIONE DEL CANE
Vengono di seguito descritte le modalità da seguire per identificare e registrare i cani nati in Piemonte a partire dal 5 novembre 2004.

NASCITA DI UNA CUCCIOLATA
Dal 5 novembre 2004, i cuccioli devono essere identificati tramite l’applicazione del microchip entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione: ne consegue che è vietato cedere cani non registrati e non identificati.
Il proprietario può rivolgersi al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza, pagando una tariffa equivalente al rimborso dei costi per il materiale utilizzato, oppure ad un medico veterinario libero professionista autorizzato, pagando la parcella.
Il medico veterinario, oltre ad applicare il microchip, contestualmente registra ufficialmente i dati relativi al proprietario ed al cane. Al proprietario viene rilasciata copia della scheda di identificazione (art. 4 della L.R. 18/2004) (Allegato 1). Il proprietario deve portare un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché il codice fiscale, indispensabili per la registrazione nella banca dati informatizzata regionale. Le copie della scheda di identificazione, completa di tutti i dati e della fustella riportante il codice del microchip, sono destinate:
- la prima all’ASL di residenza del proprietario del cane, per la registrazione dei dati nella banca dati regionale; in caso di proprietari residenti fuori regione, ma domiciliati in Piemonte, che detengono stabilmente il cane in ambito regionale, la copia del certificato deve essere consegnata all’ASL competente sulla località di detenzione del cane.
- la seconda al proprietario del cane, come documentazione dell’avvenuta registrazione e identificazione del cane;
- la terza agli atti del veterinario identificatore.

POSTICIPAZIONE DELL’INSERIMENTO DEL MICROCHIP PER PROBLEMI PARTICOLARI
Se il medico veterinario a cui il cucciolo è sottoposto per l’identificazione valuta che per le dimensioni o per altri motivi ostativi (es. lesioni della parte, seria compromissione dello stato generale) non è opportuna l’applicazione del microchip, dopo avere registrato il cane sugli appositi moduli, riporta la motivazione della mancata identificazione e la data in cui il cane dovrà essere ricondotto per l’intervento. La copia della scheda di identificazione destinata al proprietario gli viene consegnata con tali indicazioni. Entro la data prevista il cane dovrà essere riportato dal veterinario per la conclusione della procedura, rammentando che fino all’avvenuta identificazione l’animale non potrà essere ceduto.
Nel momento in cui il cane sarà stato identificato con il microchip, il medico veterinario apporrà la fustella su ognuna delle copie del modulo, riportando nello spazio a lato la data dell’avvenuta identificazione e la firma.
La registrazione nella banca dati avverrà solo nel momento in cui il cane sarà stato identificato con il microchip, ma il proprietario dell’animale avrà nel frattempo copia della scheda che attesta che ha rispettato l’obbligo di legge e che solo motivazioni del tutto particolari hanno impedito l’inserimento del microchip.

ALLEVATORI E COMMERCIANTI DI CANI
Chiunque alleva e commercia cani deve ricordare che sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all’anagrafe canina o non identificati. L’inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

PRIMA REGISTRAZIONE DEI CANI NATI FUORI DEL TERRITORIO PIEMONTESE
Cani introdotti in Piemonte identificati
I cani nati all’estero o in Regioni diverse dal Piemonte possono essere già stati identificati con microchip o con tatuaggio, se previsto dalla normativa della Regione di provenienza o dagli accordi normativi relativi agli scambi internazionali. In questo caso il proprietario, entro 15 giorni dall’inizio della detenzione, deve provvedere a segnalare l’acquisizione del cane al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza (Allegato 2), allegando copia del certificato originale di identificazione, in modo da poter inserire il numero del cane nella banca dati regionale con i dati del proprietario.
Ove non si disponga del certificato, l’identificazione con il microchip deve essere attestata dal Servizio Veterinario dell’ASL o da un medico veterinario libero professionista autorizzato.
Cani introdotti in Piemonte non identificati
Il commerciante o il privato, che acquisisce cani non identificati, perchè provenienti dall’estero o da regioni italiane in cui non vige quest’obbligo, deve provvedere a identificare e registrare ciascun animale prima della cessione e comunque non oltre i 15 giorni, presso la ASL o presso un medico veterinario autorizzato. L’ASL competente deve in ogni caso ricevere segnalazione dell’acquisizione e dell’identificazione secondo l’allegato 3.

FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA IDENTIFICAZIONE
Cessione/acquisizione di un cane
I cani nati in Piemonte dopo il 5/11/2004 devono essere ceduti già registrati e identificati.
La regola vale anche per i cani iscritti al libro genealogico, la cui registrazione è duplice: all’anagrafe canina e al registro ENCI. Infatti, secondo il D.M. n. 20894 del 18/04/2000, “Norme tecniche Libro Genealogico del cane di razza”, è previsto che l’allevatore od il proprietario, provveda ad identificare i cuccioli entro 90 giorni dalla nascita, e comunque prima che vengano allontanati dall’allevamento.
Per la cessione, a qualsiasi titolo (vendita, commercio, gratuitamente), il proprietario che cede il cane, deve dare segnalazione al Servizio veterinario dell’ASL di residenza, entro 15 giorni, attraverso il facsimile allegato (Allegato 4), indicando i dati completi del nuovo proprietario, che firma il modello per attestare che ha effettivamente acquisito il cane e che i dati riportati sono corretti.
Chi acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all’anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto dalla L.R. 18/2004, è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00. Va sottolineato al riguardo che l’anagrafe canina registra ufficialmente la proprietà dell’animale; pertanto in caso di una cessione non segnalata e registrata, tutti gli obblighi e gli oneri relativi al cane restano in carico al proprietario di origine.
Il privato che intende acquisire o detenere un cane deve verificare che il soggetto sia stato preliminarmente registrato ed identificato, richiedendo copia della relativa attestazione. In caso di inottemperanza è prevista la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Variazione della sede di detenzione
Il proprietario o l’eventuale detentore, in caso di variazione definitiva della sede di abituale detenzione, deve darne comunicazione, entro quindici giorni, al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza (Allegato 5).

Smarrimento del cane
In caso di smarrimento il proprietario o il detentore, entro tre giorni, deve darne comunicazione alla Polizia municipale del Comune dove viene detenuto il cane. Allo scopo può essere utilizzato il facsimile allegato 6.

Morte del cane
Il proprietario o l’eventuale detentore, in caso di morte del cane, deve darne comunicazione, entro quindici giorni, al Servizio Veterinario dell’ASL di residenza (Allegato 7).

RINVENIMENTO DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO
Se un cittadino trova un cane vagante o randagio deve darne immediata comunicazione alla Polizia municipale del Comune dove è stato avvistato l’animale. Allo scopo può essere utilizzato il facsimile allegato 8.
Solo nei casi in cui sia impossibile contattare la Polizia Municipale e la segnalazione rivesta carattere di urgenza, sarà possibile rivolgersi anche ai Carabinieri, alla Polizia stradale, al Corpo Forestale dello Stato o al Veterinario ufficiale dell’ASL, i quali potranno provvedere ad attivare il servizio di accalappiamento.
Si ricorda che è’ vietata la cattura di cani da parte di personale non abilitato e che il cane trovato vagante deve obbligatoriamente afferire al canile pubblico di zona, per il periodo obbligatorio di osservazione sanitaria, prima di poter essere adottato, a tutela della salute pubblica e dell’incolumità delle persone.

SITUAZIONI RIFERITE A CANI NATI PRIMA DELL’EFFICACIA DELLA L.R. 18/04
Cani già registrati, ma con tatuaggio illeggibile

Nei casi in cui il tatuaggio di un cane sia diventato illeggibile, il proprietario ha l’obbligo di provvedere ad una nuova identificazione tramite microchip. Il servizio veterinario dell’ASL effettua questo servizio gratuitamente. E’ sempre possibile rivolgersi al proprio veterinario di fiducia.
Cani nati prima del 5/11/2004 e non ancora registrati ed identificati ufficialmenteColoro che possiedono un cane, che avrebbe già dovuto essere registrato e non è ancora identificato con il tatuaggio, hanno tempo fino al 4 dicembre 2004 per provvedere alla registrazione in banca dati regionale e alla identificazione con il microchip.
Trascorso tale termine, i contravventori saranno sanzionati secondo quanto previsto all’art. 12, comma 1, L.R. 18/2004. (Sanzione amministrativa da 38,00 a 232, 00 €).
Cani nati prima del 5/11/2004, identificati ufficialmente con microchip
Si possono verificare tre eventualità come di seguito descritte.
1) Cane con solo microchip ENCI. Chi possiede un cane iscritto al Libro Genealogico dell’ E.N.C.I. che risulta già identificato ufficialmente con il microchip (numero del microchip indicato sul certificato genealogico), ma che non era stato registrato in anagrafe canina, ha tempo fino al 4 dicembre 2004 per provvedere alla registrazione in banca dati regionale e al riconoscimento del microchip.
2) Cane tatuato e dotato di microchip. Se il cane era già stato precedentemente iscritto all’anagrafe regionale con il codice del tatuaggio, rimane identificato con il numero di tatuaggio, ma se è anche munito di microchip e se il proprietario desidera che sia registrato anche questo dato, è sufficiente che consegni alla ASL copia del certificato originale di iscrizione all’anagrafe canina e copia del certificato riportante il numero del microchip.
3) Cane con solo microchip non riconosciuto ENCI. I proprietari di cani a cui era stato applicato per motivi commerciali un microchip e che avrebbero dovuto essere comunque tatuati, ma che di fatto non lo sono, hanno tempo fino al 4/12/2004 per provvedere alla registrazione del proprio cane all’anagrafe regionale, recandosi presso l’ASL di residenza, dove i relativi microchip, previa verifica della leggibilità e del numero, verranno inseriti in una sezione apposita dell’anagrafe canina.
Trascorso tale termine, i contravventori saranno sanzionati secondo quanto previsto all’art. 12, comma 1, L.R. 18/2004. (Sanzione amministrativa da 38,00 a 232, 00 €).

TARIFFE
Il cittadino, per l’intervento di identificazione del cane, può rivolgersi, a propria discrezionalità, sia presso il medico veterinario libero professionista di fiducia, con pagamento di parcella, sia al Servizio Veterinario dell’ASL, con pagamento di una tariffa per il rimborso dei costi del materiale utilizzato, da stabilirsi con provvedimento regionale.
Eventuali prestazioni richieste all’ASL per particolari casi di urgenza prevedono il pagamento di una tariffa aggiuntiva.


REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE (art. 4)

Al Servizio Veterinario dell’ASL N. ___________
Il / La sig./ra____________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________ nato/a ___________________________
prov.____ il __________________ residente a _____________________________ (cap.______)
prov ____ in via _________________________________ tel. ____________________________
documento di identità tipo ______________________ numero____________________________
dichiara di detenere il cane sottodescritto di sua proprietà nel comune di(1)____________________ _____________________________ prov._____ in via ___________________________________
presso(2)_______________________________________________________________________
per il quale richiede la registrazione e identificazione tramite microchip come stabilito dalla legge Regionale n. 18/2004.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle informazioni e degli obblighi indicati a tergo del presente modulo.

ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE (art. 6)

Il / La sottoscritto/a Dr. _______________________________________ in qualità di:

Medico Veterinario ufficiale ASL n. __________

Medico Veterinario libero professionista autorizzato, iscritto all’albo provinciale di____________
con il n°________________________
CERTIFICA
? che il cane di proprietà del/la signore/a sopra identificato/a presenta le seguenti caratteristiche:
nome del cane ____________________________________ razza(3) __________ sesso _______
castrato/sterilizzato si no
taglia(3) _______________ tipologia pelo(3)_______________ colore mantello(3)_______________
data di nascita _____________ eventuale tatuaggio ____________________________________
segni particolari_________________________________________________________________
cane iscritto all’ENCI con certificato genealogico n. _____________________________________
in possesso del passaporto n.______________________ rilasciato il ____________ dall’ASL____

di aver applicato il microchip riportante il seguente codice


di non aver potuto applicare il microchip per il seguente motivo: ___________________________________________________________________________
Luogo e data ____________________

Il Medico Veterinario identificatore Firma del Proprietario

_____________________________ ____________________________
(timbro e firma)
Allegato 1 - retro

Identificazione cani ai sensi della legge regionale n. 18 del 19.07.2004.
L’identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell’eventuale detentore, il segnalamento dell’animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.
Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:
-dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
-da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.

Obblighi detentori cani.
Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.
Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all’anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all’anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

Proprietari di cucciolate.
I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell’ASL. L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.
I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

Cessione definitiva o morte del cane.
I proprietari di cani, anche per il tramite dell’eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell’ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell’animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

Smarrimento del cane.
In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell’eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l’animale.

Cani non ancora identificati con tatuaggio al 06.08.2004.
I cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip.
L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

________________________________________________________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.
Titolare del trattamento :……………………..……………….; Responsabile del trattamento:…………………………...
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.


REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

REGISTRAZIONE DI CANE NATO ED IDENTIFICATO FUORI DALLA REGIONE PIEMONTE (Artt. 1 e 3)

Al Servizio Veterinario dell’ASL N. ___________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il____________________ a __________________________________ prov. ____________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo completo
documento di identità tipo _______________________ numero ____________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
SEGNALA

l’avvenuta acquisizione di un cane di razza ____________________________ sesso __________

taglia _____________________ tipologia pelo _________________________________________

colore mantello_______________ data di nascita ____________ segni particolari _____________

già identificato con microchip n. _________________________

già identificato con tatuaggio n. __________________________

Luogo e data
Firma del proprietario

? allego certificazione di origine


ATTESTAZIONE DEL MEDICO VETERINARIO

Io sottoscritto Dott. _______¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________________________________________________
in qualità di veterinario ufficiale dell’ASL n.______ di _________________________________
in qualità di medico veterinario libero professionista autorizzato, confermo la corrispondenza dei dati di cui sopra.
In fede.

Luogo e data __________________ Timbro e firma del veterinario

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.
Titolare del trattamento :……………………..…………………….; Responsabile del trattamento:…………………………...
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.

(1) Necessaria solo in mancanza di certificazione di origine

REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

CANI INTRODOTTI IN PIEMONTE NON IDENTIFICATI (artt. 1 e 3)

Al Servizio Veterinario dell’ASL N. ___________
Il / La sig./ra____________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________ nato/a ___________________________
prov.____ il __________________ residente a _____________________________ (cap.______)
prov ____ in via _________________________________ tel. ____________________________
documento di identità tipo ______________________ numero____________________________
dichiara di aver acquisito il cane sottodescritto proveniente da_____________________________ __________________________________________________in data ______________________
detenuto nel comune di(1)____________________________________________ prov.________ in via _________________________________________________________________________
presso(2)_______________________________________________________________________
per il quale richiede la registrazione e identificazione tramite microchip come stabilito dalla legge Regionale n. 18/2004.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle informazioni e degli obblighi indicati a tergo del presente modulo.

ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE (art. 6)

Il / La sottoscritto/a Dr. _______________________________________ in qualità di:

Medico Veterinario ufficiale ASL n. __________

Medico Veterinario libero professionista autorizzato, iscritto all’albo provinciale di____________
con il n°________________________
CERTIFICA
? che il cane di proprietà del/la signore/a sopra identificato/a presenta le seguenti caratteristiche:
nome del cane ____________________________________ razza(3) __________ sesso _______
castrato/sterilizzato si no
taglia(3) _______________ tipologia pelo(3)_______________ colore mantello(3)_______________
data di nascita _____________ eventuale tatuaggio ____________________________________
segni particolari_________________________________________________________________
cane iscritto all’ENCI con certificato genealogico n. _____________________________________
in possesso del passaporto n.______________________ rilasciato il ____________ dall’ASL____

? di aver applicato il microchip riportante il seguente
codice

di non aver potuto applicare il microchip per il seguente motivo: ___________________________________________________________________________
Luogo e data ____________________

Il Medico Veterinario identificatore Firma del Proprietario

_____________________________ ____________________________
(timbro e firma)

Retro

Identificazione cani ai sensi della legge regionale n. 18 del 19.07.2004.
L’identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell’eventuale detentore, il segnalamento dell’animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.
Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:
- dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
- da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.

Obblighi detentori cani.
Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.
Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all’anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all’anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

Proprietari di cucciolate.
I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell’ASL. L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.
I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

Cessione definitiva o morte del cane.
I proprietari di cani, anche per il tramite dell’eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell’ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell’animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

Smarrimento del cane.
In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell’eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l’animale.

Cani non ancora identificati con tatuaggio al 06.08.2004.
I cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip.
L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.
Titolare del trattamento :……………………..……………….; Responsabile del trattamento:…………………………...
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.



REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

SEGNALAZIONE DI CESSIONE DEL CANE (Art. 3) AUTOCERTIFICAZIONE

Al Servizio Veterinario dell’ASL n. ___________
(di registrazione del cane)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a il____________________ a __________________________________ prov. ___________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo completo
telefono¬¬_________________documento di identità tipo ______numero _____________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di proprietario/detentore di un cane iscritto all’anagrafe canina regionale (L.R. n. 18 del 19/7/2004)
identificato con il microchip n. ______________________________________________________
identificato con il tatuaggio n. ______________________________________________________
DICHIARA
di cederlo al Signor/alla Signora _____________________________________________________

nato/a il ____________________ a _______________________________________ prov. _______
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo completo
telefono¬¬_________________documento di identità tipo ______numero _____________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
che si impegna ad accettarlo ed a prendersene cura, assumendosi tutte le responsabilità che ne derivano nel rispetto della normativa vigente.
Firma nuovo proprietario/detentore (1) Firma proprietario/detentore cedente (1)
______________________________ ______________________________

Data______________________

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.
Titolare del trattamento :……………………..……………….; Responsabile del trattamento:…………………………...
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.

(1) In caso la firma non sia apposta in presenza dell’incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.


REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

VARIAZIONE DELLA RESIDENZA / DELLA SEDE ABITUALE DI DETENZIONE DEL CANE (art. 3) AUTOCERTIFICAZIONE

Al Servizio Veterinario dell’ASL N. ___________
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il____________________ a __________________________________ prov. ___________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo completo
tel. ____________documento di identità tipo _________ numero ___________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
in qualità di proprietario/detentore di un cane iscritto all’anagrafe canina regionale (L.R. n. 18 del 19/7/2004)
identificato con il microchip n. ______________________________________________________
tatuaggio n. ___________________________________________________

SEGNALA,
nel rispetto dei tempi previsti dalla L.R. 18/2004,

di aver variato:
? la propria residenza : Comune _______________________________________________

via _______________________________________________ tel. ____________________

? la sede abituale di detenzione delcane: Comune _________________________________

via _______________________________________________ tel. ____________________


Luogo e data __________________
Firma del proprietario/detentore(1)
__________________________


Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.
Titolare del trattamento :……………………..……………….; Responsabile del trattamento:…………………………...
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.

(1) In caso la firma non sia apposta in presenza dell’incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.


REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

DENUNCIA DI SMARRIMENTO
(art. 9)

Alla Polizia Municipale del Comune di____________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il____________________ a ___________________________________ prov. ___________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo completo
documento di identità tipo _______________________ numero ____________________________
in qualità di proprietario/detentore del cane, di seguito descritto, iscritto all’anagrafe canina regionale (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

DENUNCIA


di aver smarrito in data _____________ il cane di nome __________________________________

razza ________________________________ sesso _______ taglia _________________________

tipologia pelo ___________________ colore mantello____________________________________

data di nascita _____________ tatuaggio n. ____________________________________________

microchip n. _________________________ segni particolari ______________________________

Circostanze e particolari dello smarrimento:_____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Luogo e data ______________

Firma del proprietario/detentore
___________________________


Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.
Titolare del trattamento :……………………..……………….; Responsabile del trattamento:…………………………...
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.


REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

DENUNCIA DI MORTE DEL CANE
(art. 3)

Al Servizio Veterinario dell’ASL n. ___________
(di registrazione del cane)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il____________________ a __________________________________ prov. ___________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo completo
Tel._______________documento di identità tipo ____________ numero _____________________
in qualità di proprietario/detentore di un cane iscritto all’anagrafe canina regionale (L.R. n. 18 del 19/7/2004)
identificato con il microchip n. ______________________________________________________
tatuaggio n. ___________________________________________________

DENUNCIA
nel rispetto dei tempi previsti dalla L.R. 18/2004,


l’avvenuta morte del cane di cui sopra in data _______________ causa ______________________

Allego dichiarazione del medico veterinario che l’ha constatata
Non allego dichiarazioni veterinarie.


Luogo e data __________________


Firma del proprietario/detentore

_________________________


Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.
Titolare del trattamento :……………………..……………….; Responsabile del trattamento:…………………………...
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.


REGIONE PIEMONTE ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)


SEGNALAZIONE DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO
(art. 9)

Alla Polizia Municipale del Comune di____________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il____________________ a __________________________________ prov. ___________
residente a ______________________________________________________________________
indirizzo completo

tel________________ documento di identità tipo ______ numero ___________________________


SEGNALA

che in data ________________ in località _____________________________ è stato avvistato un

cane vagante o randagio con le seguenti caratteristiche:___________________________________

_______________________________________________________________________________

Il cane attualmente:

? è ancora vagante in zona ________________________________________________________

? è detenuto presso ______________________________________________________________

? non è noto dove sia

Osservazioni:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data _______________

Firma del dichiarante

______________________

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse all’istituzione dell’Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.18/2004.
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Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003.
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PROCEDURE DI ANAGRAFE CANINA

Dal 5 2004 novembre sono entrate in vigore le nuove procedure per l’identifivazione elettronica dei cani (microchip), riteniamo opportuno divulgarne le linee guida per una corretta applicazione.
In buona sostanza la domanda che dobbiamo porci è: cosa devo fare per essere in regola?
Procediamo con ordine e cerchiamo di valutare tutte le varianti possibili.
Dal 5 2004 novembre tutti i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di un cane devono verificare che sia correttamente identificato. Per i cani già tatuati ed il cui tatuaggio è ben leggibile non è necessario applicare il microchip, nel caso in cui il tatuaggio è di difficile lettura il Servizio Veterinario provvederà alla nuova identificazione senza alcun onere (microchip gratis).
• Chi possiede un cane non ancora identificato deve recarsi presso gli uffici comunali per informarsi sul luogo e la data della seduta di identificazione. In comune troverà i bollettini di c.c.p. per il versamento di € 3.50 a favore dell’ASL (€ 3.00 per ogni cane in caso di cucciolate). Il giorno prefissato dovrà recarsi nei locali indicati munito di documento di identità in corso di validità, bollettini pagati e tesserino del codice fiscale. In alternativa può recarsi presso un Veterinario autorizzato (munito di documento di identità e del codice fiscale), in questo caso dovrà sostenere le spese di applicazione e registrazione.
• Tutti i cani devono esser identificati entro i sessanta giorni dalla nascita e comunque prima di essere ceduti. È vietato cedere, a qualunque titolo, cani non identificati (il pedegree non sostituisce la registrazione presso l’anagrafe regionale).
• Chi introduce in Piemonte un cane già iscritto presso l’anagrafe canina di un’altra regione deve darne comunicazione all’ASL di competenza entro quindici giorni allegando alla comunicazione copia del certificato di identificazione originale. Nel caso il cane provenga da nazioni dove non vige l’obbligo di identificazione deve provvedere a identificarlo e registrarlo presso l’ASL o un Veterinario autorizzato non oltre quindici giorni dall’inportazione. In ogni caso è vietato cederlo ad altri prima dell’identificazione.
• Le variazioni di proprietà o di luogo di detenzione devono essere comunicate all’ASL entro quindici giorni. Stesso termine in caso di decesso del cane.
Attenzione: l’obbligo di denuncia in caso di cessione di un cane è a carico di chi lo cede, che dovrà far controfirmare il modulo per conferma dal nuovo proprietario. In caso di inadempienza la sanzione sarà comminata a tutte e due le parti.
• Lo smarrimento deve essere denunciato presso la Polizia Municipale entro tre giorni.
• Il ritrovamento di un randagio deve essere comunicato alla Polizia Municipale che si incaricherà di farlo ricoverare presso una struttura idonea. In caso di urgenza è possibile rivolgersi anche ai Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia stradale, Vigili del fuoco o al Veterinario dell’ASL.
Attenzione: questa norma è valida unicamente per la Regione Piemonte. Ogni regione ha promulgato una propria normativa fermo restando l’obbligo di identificazione del cane.
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Tutela e controllo degli animali da affezione (L.R. 26.07.1993 n. 34)

Tutela e controllo degli animali da affezione.

Art. 1. (Finalita' della legge)

  • La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
  • Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo.

Art. 2. (Benessere degli animali)
Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
a) e' vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
c) e' vietato abbandonare gli animali da affezione.

Art. 3. (Responsabilita' del detentore)

  • Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
  • In particolare, in conformita' con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:
    a) fornisce quantita' adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
    b) procura adeguate possibilita' di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanita' o sicurezza, limitazioni della liberta', queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;
    c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
    d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
  • E' vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattivita'.
  • E' vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 4. (Controllo della riproduzione)

  • Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene e' responsabile della sua riproduzione, nonche' della custodia, della salute e del benessere della prole.
  • La Regione e le Unita' Socio Sanitarie Locali UU.SS.SS.LL., attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.

Art. 5. (Soppressione eutanasica)
Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione, nei casi in cui non e' vietata dalla normativa vigente, e' eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

Art. 6. (Prevenzione e controllo del randagismo)

  • Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1.
  • I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'articolo 7, comma 1.
  • Nei casi di particolare complessita' o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle UU.SS.SS.LL. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
  • Alle persone non autorizzate, in conformita' con il regolamento di attuazione, e' vietato catturare animali vaganti e detenerli.

Art. 7. (Canili pubblici)

  • I Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.
  • I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessita'.
  • I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonche' per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.
  • La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio previsto, puo' erogare ai Comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
  • La gestione sanitaria dei canili municipali e' affidata ai servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL., secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 8. (Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)

  • La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprieta' non e' stata reclamata.
  • I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
  • I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attivita' di protezione degli animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
  • Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 9. (Canili privati, pensioni per cani e commercio di animali da affezione)

  • I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
  • Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13.
  • Per le stesse finalita' e' soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente la detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.

Art. 10. (Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)

  • La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale, l'Albo regionale al quale hanno facolta' di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
  • L'iscrizione all'Albo e' disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione.
  • Per promuovere e sostenere l'attivita' delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991, puo' erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.
  • La Regione puo' autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.

Art. 11. (Programmi di informazione e di educazione)

  • La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni iscritte All'albo di cui all'articolo 10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da affezione.
  • Riconosciuto, altresi', il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilita' e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate.
  • La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoofile.

Art. 12. (Randagismo felino)

  • La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale e' segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L..
  • Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravita' dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
    a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
    b) il controllo delle nascite;
    c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu' idonea.
  • Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

Art. 13. (Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)

  • Con deliberazione della Giunta Regionale e' istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
    a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualita' di Presidente;
    b) un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanita' o un suo delegato;
    c) un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;
    d) un medico del settore Sanita' pubblica dell'Assessorato regionale alla Sanita' o un suo delegato;
    e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;
    f) tre esperti qualificati, espressi dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 10 secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione.
  • Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
  • Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali e' consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 11.

Art. 14. (Finanziamenti)

  • Per il concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della legge n. 281/1991 che vengono iscritti a bilancio regionale anche con variazione disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1 legge n. 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
  • La Regione puo' disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza veterinaria dell'Assessorato Sanita'.
  • Gli importi integrativi previsti dal comma 2 vengono stabiliti in sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono iscritti ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 15. (Provvedimenti e sanzioni)

  • In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio veterinario della U.S.S.L., per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere: i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
  • Fatte salve ipotesi di responsabilita' penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    a) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera b) ed all'articolo 5: da lire cinquecentomila a lire tre milioni;
    b) per le violazioni dell'articolo 2, lettera c): da lire trecentomila a lire un milione;
    c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquantamila.
  • In caso di recidiva la pena e' triplicata.

Art. 16. (Regolamento di attuazione)
La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un regolamento di attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme tecniche di applicazione della presente legge.

Art. 17. (Norma di rinvio)
Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge 281/91
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REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE “TUTELA E CONTROLLO DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE”
(promulgato con D.P.G.R. n° 4359 dell’11 novembre 1993)


ART. 1 (CRITERI PER LA DETENZIONE DI ANIMALI DA AFFEZIONE)

  1. I cani detenuti all’aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
  2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
  3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza; i locali di ricovero devono essere aperti sull’esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
  4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
  5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
  6. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all’età ed alle condizioni fisiologiche dell’animale.

ART. 2 (SOPPRESSIONE EUTANASICA)
La soppressione eutanasia di un animale da affezione deve essere preceduta da anestesia profonda.

ART. 3 (CRITERI PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI)

  1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante, nell’ambito dei servizi di cui all’articolo 6 della legge.
  2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l’osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l’identificazione con tatuaggio, l’avviso all’eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio Veterinario dell’U.S.S.L.
  3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni.
  4. Trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano senza proprietario e non possono essere restituiti, secondo le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992 n° 20, relativa all’anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che facciano richiesta.
  5. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria.
  6. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene. Le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati.
  7. Il canile deve essere dotato di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge: devono essere eseguire periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni.
  8. Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente articolo.
  9. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del servizio veterinario dell’U.S.S.L. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell’animale vagante, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
  10. I cani ed i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione.
  11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprietà catturati: luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalità per la restituzione.

ART. 4 (GESTIONE SANITARIA DEI SERVIZI PUBBLICI DI CATTURA E CUSTODIA CANI)
Ai servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. competono:
- la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all’igiene, alla sanità ed al benessere degli animali;
- gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio degli animali.

ART. 5 (CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE SANITARIA E DI RISORSE PER LA GESTIONE DI RIFUGI PER IL RICOVERO DI CANI E GATTI SENZA PROPRIETARIO)

  1. I rifugi per il ricovero dei cani e dei gatti, ceduti dai canili pubblici perché senza proprietario ed in attesa di affidamento, devono essere costruiti secondo i seguenti criteri base:
    - capacità massima complessiva del singolo impianto: 100 capi;
    - superficie minima per capo: 4 mq. Fatte salve esigenze diverse;
    - numero massimo di cani per box: 4 adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
    - pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
    - approvvigionamento idrico sufficiente;
    - canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
    - reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
    - locale per gli interventi veterinari;
    - locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
    - magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
  2. Nei rifugi non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria né cani ceduti definitivamente dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso i canili pubblici.
  3. L’eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, secondo le norme che disciplinano la gestione delle pensioni per animali, di cui al presente Regolamento.
  4. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data dell’introduzione ed il canile pubblico di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
  5. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria, esercitata dai Servizi veterinari delle UU.SS.SS.LL. mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
  6. I Comuni possono fornire alle Associazioni che gestiscono i rifugi agevolazioni, servizi e contributi a condizione che l’Associazione operi, con dimostrata efficacia, per l’affidamento a privati, in tempi brevi, degli animali custoditi.
  7. I Comuni, per la realizzazione di rifugi, possono concedere in comodato, alle Associazioni per la protezione degli animali, un terreno idoneo per l’edificazione.
  8. L’Associazione interessata deve formalizzare la presentazione del progetto, per la concessione edilizia, nonché per il parere favorevole dei Servizi veterinari e di igiene pubblica della U.S.S.L., ai fini dell’autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria e delle norme che disciplinano le industrie insalubri e gli scarichi degli effluenti.
  9. L’Associazione per la protezione degli animali che gestisce il rifugio deve nominare un direttore responsabile dell’organizzazione e gestione, nonché un medico veterinario libero professionista che garantisca l’assistenza zooiatrica.
  10. L’attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed alla U.S.S.L. in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti a privati.
  11. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche i rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 6 (NORME CHE DISCIPLINANO GLI IMPIANTI PRIVATI IN CUI SI DETENGONO CANI E GATTI)

  1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.
  2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinari e di igiene pubblica della U.S.S.L.
  3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri:
    - superficie minima per capo: 4 mq. Fatte salve esigenze diverse;
    - numero massimo di cani per box: 4 adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
    - pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
    - approvvigionamento idrico sufficiente;
    - canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio;
    - reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva;
    - locale per gli interventi veterinari;
    - locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
    - magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.
  4. Il responsabile dell’impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data di introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalità del proprietario per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalità del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione.
  5. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
  6. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti già esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali d’affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.

ART. 7 (CRITERI E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI)

  1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali le Associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla deliberazione 339-C.R. 2899 del 3 marzo 1992:
    - il cui Statuto indichi la protezione degli animali quale finalità;
    - che operano nel settore con programmi ed attività documentate, nel rispetto delle leggi vigenti, da almeno 3 anni;
    - che sono rappresentate da almeno 400 soci residenti in Piemonte.
  2. La documentazione relativa alle attività svolte in Piemonte per la protezione degli animali, dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale che comunicherà alle Associazioni interessate l’accoglimento o il diniego della domanda entro 60 giorni dalla presentazione della medesima, previa istruttoria dell’Assessorato alla Sanità.
  3. La Regione può effettuare verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, disponendo, in caso di non conformità, la cancellazione dall’Albo dell’Associazione interessata.

ART. 8 (CORSI DI FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE SANITARIA)
Nelle scuole gli interventi educativi per la sensibilizzazione ai problemi connessi con il rapporto fra l’uomo, gli animali e l’ambiente, con particolare riferimento agli animali domestici e da affezione, saranno organizzati dal personale docente, appositamente aggiornato, in collaborazione con i Servizi Veterinari delle UU.SS.SS.LL. o della Regione, in parte anche tramite lezioni o dibattiti a cui partecipano direttamente i medici veterinari del servizio pubblico.

ART. 9 (INTERVENTI DI CONTROLLO SULLA POPOLAZIONE FELINA)

  1. Qualora l’accertamento del Servizio Veterinario della U.S.S.L. evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l’affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all’U.S.S.L. competente per territorio.
  2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune può fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zooiatrici che si rendano necessari.
  3. Al Servizio Veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, per gli interventi di competenza.
  4. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi Veterinari e di igiene pubblica dall’U.S.S.L. incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell’uomo o degli animali; in questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato dal Sindaco, dal personale di cui al comma 1 dell’articolo 3 del Regolamento, con l’assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.

ART. 10 (COMITATO TECNICO REGIONALE)

  1. I Presidenti delle Associazioni iscritte all’Albo di cui all’art. 10 della legge, appositamente convocati dalla Presidenza della Giunta Regionale, provvedono a nominare per votazione gli esperti in etologia che entrano a far parte del Comitato Tecnico Regionale per la tutela degli animali.
  2. Le modalità operative e di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale sono disciplinate con la deliberazione della Giunta Regionale, istitutiva del Comitato stesso.
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LEGGE 22 NOVEMBRE 1993 N° 473 "NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente lege:

ART. 1
1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali) - Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio e sevizie o a comportamenti e fatiche insoportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggeto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi."

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data, a Roma, addì 22 novembre 1993.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri.
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DECRETO (MINISTERO DELLA SANITA') 14 OTTOBRE 1996 "NORME IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n° 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n° 320;
Vista la legge 14 agosto 1991 n° 281;
Ravvisata la necessità di disciplinare specificatamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresì le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata legge n° 281/1991;

Decreta:

ART. 1

1. I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui all'art. 4, comma 1, della legge n° 281/1991 ed essere sottoposti, a cura del Servizio Veterinario dell'AUSL competente, a:
a) osservazione, controllo sanitario e trattamenti profilattici previsti all'art. 2, comma 5, della citata legge n° 281/1991;
b) identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel senso in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali.

2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n° 281/1991.

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1 anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal Servizio Veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro.
Le procedure di affidamento sono quelle di cui all'art. 3.

4. L'affido degli animali può avvenire:
a) in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera a9.

ART. 2

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3:
a) possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato all'effettiva capacità delle strutture disponibili;
b) devono comunicare al Servizio Veterinario dell'A.S.L. che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi trasmettendo al medesimo servizio copia dell'apposita scheda riportante almeno le informazioni di cui all'allegato.

2. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3, non possono procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.
3.
ART. 3

1. All'atto dell'affido a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), che deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.
2. L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.
3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il Servizio Veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati.

ART. 4

1. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. comunica, semestralmente, al Servizio Veterinario regionale:
a) il numero di animali che sono stati tatuati;
b) il numero degli animali affidati, specificando gli affidi fatti a soggetti privati, alle associazioni iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 1, comma 3, nonchè gli affidi effettuati da tali associazioni a soggetti privati.
2. Il Servizio Veterinario regionale comunica, con cadenza ann