Art. 635. DANNEGGIAMENTO
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui e` punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L. 600.000. La pena e` della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto e` commesso:

  1. Con violenza alla persona o con minaccia
  2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 331 [e 333];
  3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7) dell'art. 625;
  4. sopra opere destinate all'irrigazione;
  5. sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

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Art. 638. UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
Chiunque senza necessita` uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e` punito, a querela. della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a L. 600.000. La pena e` della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e` commesso su tre o piu` capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non e` punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
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Art. 639. DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e` punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a L. 200.000. Se il fatto e` commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio.
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Art. 659 DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e` punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 600.000. Si applica l'ammenda da L. 200.000 a 1 milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorita`.
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Art. 672. OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, e` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 50.000 a L 500.000. Alla stessa sanzione soggiace:

  1. chi, nei luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumita` pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
  2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumita` delle persone.

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Art. 727. MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessita` o li sottopone a strazio o sevizie o comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivita` e` punito con l'ammenda da L. 2 milioni a L. 10 milioni. La pena e` aumentata se il fatto e` commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalita` del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivita` di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali e` punito con l'ammenda da L. 2 milioni a L. 10 milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attivita` commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attivita` svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e` aumentata della meta` e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivita` commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

Articolo sostituito dall'art. 1, L. 22 novembre 1993, n. 473.
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